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Testo di legge
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1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ).

1Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell’ambito di un’inchiesta mascherata, oppure allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua copertura o identità fittizia in ambito informativo, sempre che vi sia stato autorizzato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo l’articolo 17 LAIn RS 121 o dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport secondo l’articolo 18 LAIn. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 ( RU 2021 360 ; FF 2018 5439 ).

2Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per coperture o identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un’inchiesta mascherata o agisca su mandato dell’autorità competente secondo l’articolo 17 o 18 LAIn. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 5 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 ( RU 2017 4095 ; FF 2014 1885 ).

3Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 RS 312.2 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni. Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2012 6715 ; FF 2011 1 ).

Uebersicht

Art. 317 StGB — Art. 317 StGB