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Testo di legge
Fedlex ↗
1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso, chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l’ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Uebersicht
Art. 299 StGB — Art. 299 StGB