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Testo di legge
Fedlex ↗
Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall’autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Uebersicht
Art. 290 StGB — Art. 290 StGB