1Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
2Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322 bis . In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.
3Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volontà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.
4Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.
Uebersicht
Art. 28 StGB — Art. 28 StGB