1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero; chiunque favorisce tali atti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno. Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 3459 ; FF 1999 1669). 2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all’estero una persona per consegnarla ad un’autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell’estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. 3. Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Uebersicht
Art. 271 StGB — Art. 271 StGB