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Testo di legge
Fedlex ↗
Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale; b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo; d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
Uebersicht
Art. 264 StGB — Art. 264 StGB