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Testo di legge
Fedlex ↗
1Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 3459 ; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. .
2Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Uebersicht
Art. 242 StGB — Art. 242 StGB