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Testo di legge
Fedlex ↗

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ).

Uebersicht

Art. 239 StGB — Art. 239 StGB