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Testo di legge
Fedlex ↗
Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione, appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell’attivo, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Uebersicht
Art. 169 StGB — Art. 169 StGB