1Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ).
3La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
Uebersicht
Art. 146 StGB — Art. 146 StGB