1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. ... Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ). 3. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se: a. fa mestiere del furto; b. ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine; c. per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o ha cagionato un’esplosione; o d. per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ). 4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
Uebersicht
Art. 139 StGB — Art. 139 StGB