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Testo di legge
Fedlex ↗

1Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell’articolo 119 capoverso 2 e che prima dell’intervento omette di: a. chiedere alla gestante una richiesta scritta; b. tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell’intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: 1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, 2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, 3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e c. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, è punito con la multa Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 3459 ; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. .

2È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all’autorità sanitaria competente l’interruzione della gravidanza, secondo l’articolo 119 capoverso 5.

Uebersicht

Art. 120 StGB — Art. 120 StGB