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Testo di legge
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1Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell’articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 3459 ; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. a dieci anni.

3La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l’aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall’inizio dell’ultima mestruazione, senza che le condizioni dell’articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

4Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l’azione penale si prescrive in tre anni. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 ( RU 2002 2986 ; FF 2002 2416 , 1513 ).

Uebersicht

Art. 118 StGB — Art. 118 StGB