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Testo di legge
Fedlex ↗
Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 3459 ; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. .
Uebersicht
Art. 115 StGB — Art. 115 StGB