1Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù: a. della legge; b. di un contratto; c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o d. della creazione di un rischio.
3Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4Il giudice può attenuare la pena.
Uebersicht
Art. 11 StGB — Art. 11 StGB