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Testo di legge
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1Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Se l’escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero credito. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.

Uebersicht

Art. 74 SchKG — Art. 74 SchKG