1Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè: 1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell’autorità esecutiva, o al servizio designato da quest’autorità; 2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un’associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore; 3. per altra persona giuridica, al presidente dell’amministrazione o all’amministratore; 4. per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. .
2Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato.
3Se l’esecuzione è diretta contro un’eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell’eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi. Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 ( RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
Uebersicht
Art. 65 SchKG — Art. 65 SchKG