1L’esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di servizio prima del licenziamento o del congedo, la sospensione continua ancora durante le prime due settimane susseguenti al licenziamento o al congedo.
3Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
4Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qualità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone non fruisce della sospensione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1Quando non si può procedere ad un atto d’esecuzione perché il debitore presta servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, le persone maggiorenni che fanno parte della sua economia domestica, o se si tratta di atti notificati in uno stabilimento industriale o commerciale, i lavoratori o, secondo il caso, il datore di lavoro sono tenuti sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP RS 311.0 ) a indicare all’ufficiale l’indirizzo di servizio e l’anno di nascita del debitore. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1bis L’ufficiale ricorda alle persone tenute all’obbligo d’informare i loro doveri come pure le conseguenze penali dell’inosservanza. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Il comando militare competente comunica all’ufficio d’esecuzione, se richiesto, la data del licenziamento o del congedo del debitore.
3... Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1Nei confronti di un debitore, cui è stata concessa la sospensione dell’esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, la garanzia del pegno immobiliare per gli interessi (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC RS 210 ) si estende a tutta la durata della sospensione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2In materia di esecuzione in via di realizzazione del pegno, il precetto esecutivo deve essere notificato anche durante la sospensione se questa dura da almeno tre mesi.
1Se un debitore fruisce della sospensione dell’esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il creditore può esigere che per la durata della sospensione l’ufficio d’esecuzione compili un inventario dei beni con gli effetti previsti dall’articolo 164. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Il creditore deve tuttavia rendere verosimile che il suo credito esiste e che esso è messo in pericolo con atti del debitore o di terzi intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere.
2L’inventario può essere evitato se vengono fornite garanzie per il credito del creditore istante. Il giudice competente per il rigetto dell’opposizione può revocare con effetto immediato, in generale oppure per singoli crediti, la sospensione concessa a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, se il creditore istante rende verosimile che: 1. il debitore ha sottratto beni all’azione dei suoi creditori o compie atti intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere; oppure 2. il debitore, in servizio militare volontario o in servizio volontario di protezione civile, non ha bisogno della sospensione per poter provvedere alla propria esistenza economica, oppure 3. il debitore presta servizio militare volontario o servizio volontario di protezione civile per sottrarsi ai suoi impegni. Le disposizioni sulla sospensione sono applicabili anche alle persone ed alle società il cui rappresentante legale si trova in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, fintanto che esse non siano in grado di designare un altro rappresentante.
Uebersicht
Art. 57 SchKG — Art. 57 SchKG