1Concedendo la moratoria, il giudice del concordato può disporre che il debitore non potrà, senza il consenso del commissario o, in sua assenza, del giudice del concordato, validamente alienare o ipotecare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a titolo gratuito, né fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla moratoria. Il consenso non è però richiesto per il pagamento di debiti della seconda classe giusta l’articolo 219 capoverso 4, né per il versamento delle rate previste dall’articolo 339 capoverso 4.
2Se il giudice del concordato, nel concedere la moratoria, formula siffatta riserva, quest’ultima deve essere indicata nella pubblicazione e la moratoria deve essere menzionata nel registro fondiario come restrizione del diritto di disporre.
Uebersicht
Art. 345 SchKG — Art. 345 SchKG