1Il giudice del concordato compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz’altro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti.
2Se l’elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice del concordato lo reputa degno di fede, la convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione personale.
3Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.
4Il giudice del concordato decide entro breve termine. Essa può, concedendo la moratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più rate.
Uebersicht
Art. 339 SchKG — Art. 339 SchKG