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Testo di legge
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1Se l’appuramento bonale dei debiti non appare escluso già di primo acchito e le spese del procedimento sono garantite, il giudice del concordato concede al debitore una moratoria di tre mesi al massimo e nomina un commissario.

2Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a sei mesi al massimo. Inoltre, può essere revocata innanzi tempo, se l’appuramento non è manifestamente più possibile.

3Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore, fatta eccezione per i contributi periodici di mantenimento o d’esistenza in virtù del diritto di famiglia. I termini previsti dagli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 sono sospesi.

4La decisione del giudice del concordato è comunicata ai creditori; l’articolo 295 c si applica per analogia. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

Uebersicht

Art. 334 SchKG — Art. 334 SchKG