Salvo che la presente legge disponga altrimenti, al computo, all’osservanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 RS 272 (CPC).
1Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest’ultimo.
2I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell’attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario. L’omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione del pegno; l’articolo 199 capoverso 2 è applicabile per analogia. È nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più di quanto gli spetti secondo i termini del concordato (art. 20 CO RS 220 ).
1Ogni creditore può domandare al giudice del concordato la revoca di un concordato ottenuto con mezzi sleali (art. 20, 28, 29 CO RS 220 ).
2Gli articoli 307 a 309 sono applicabili per analogia.
1Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all’occorrenza, come queste saranno garantite. 1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società subentrante. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ).
2Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l’adempimento.
1Omologando il concordato, il giudice del concordato assegna ai creditori le cui pretese sono contestate un termine di venti giorni per promuovere l’azione al luogo del concordato, sotto la comminatoria che in caso di omissione perderanno il diritto alla garanzia del dividendo.
2A richiesta del giudice del concordato, il debitore deve depositare presso lo stabilimento dei depositi, sino a causa definita, i riparti relativi ai crediti contestati.
1Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.
2L’articolo 307 è applicabile per analogia.
1Il concordato con abbandono dell’attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a terzi di tutti o di parte di questi beni.
2I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall’assemblea che si pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquidatori.
1Il concordato contiene disposizioni circa: 1. la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo; 2. la designazione dei liquidatori e il numero di membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni; 3. il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge, nonché il modo e le garanzie d’esecuzione della cessione, se i beni sono ceduti a un terzo; 4. gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ). 1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ).
2In particolare, il concordato che non concerne la totalità dei beni del debitore deve indicare esattamente quali beni sono ceduti ai creditori e quali a un terzo.
1Quando l’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo è divenuta esecutiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni e i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).
2Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordataria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non compresi nel concordato.
3I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all’occorrenza, al trasferimento dei beni.
4Essi rappresentano la massa in giustizia. L’articolo 242 è applicabile per analogia.
Uebersicht
Art. 31 SchKG — Art. 31 SchKG