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Testo di legge
Fedlex ↗

1Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: a. è comunicata senza indugio all’ufficio d’esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio; b. è pubblicata.

2Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria.

Uebersicht

Art. 308 SchKG — Art. 308 SchKG