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Testo di legge
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1Il commissario, appena nominato, fa l’inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.

2Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell’assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.

3Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.

Uebersicht

Art. 299 SchKG — Art. 299 SchKG