Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1Se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.

2Il giudice convoca per un’udienza preliminare il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.

3Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il fallimento.

Uebersicht

Art. 294 SchKG — Art. 294 SchKG