1Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d’insolvenza avesse compiuto nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era già prima obbligato a prestar garanzia; 2. l’estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; 3. il pagamento di un debito non scaduto.
2Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell’atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l’insolvenza del debitore. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
3La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: 1. si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell’importo dell’impegno garantito; o 2. si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore. Introdotto dall’all. n. 4 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 ( RU 2009 3577 ; FF 2006 8533 ).
Uebersicht
Art. 287 SchKG — Art. 287 SchKG