1Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l’azione deve essere promossa contro l’interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L’eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
3... Abrogato dall’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).
Uebersicht
Art. 250 SchKG — Art. 250 SchKG