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Testo di legge
Fedlex ↗

1Costituita l’assemblea, l’ufficio presenta una relazione sull’inventario e sulla massa.

2L’assemblea delibera se intende affidare l’amministrazione all’ufficio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta.

3In entrambi i casi, l’assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l’assemblea non decide altrimenti, i seguenti compiti: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1. vigilare sulla gestione dell’amministrazione del fallimento, dar pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall’amministrazione, fare opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori; 2. autorizzare la continuazione del commercio o dell’industria del fallito, determinandone le condizioni; 3. approvare i conti, autorizzare a stare in giudizio, a transigere e compromettere; 4. opporsi ai crediti ammessi dall’amministrazione; 5. autorizzare ripartizioni provvisorie durante la procedura di fallimento.

Uebersicht

Art. 237 SchKG — Art. 237 SchKG