1I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.
2Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s’impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello.
3Il grado dei crediti garantiti da pegno e l’estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare. Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 ( RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
4I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento: [tab] a. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 ( RU 2010 4921 ; FF 2009 6941 6951 ). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sino all’importo annuo massimo del guadagno assicurato secondo l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. a bis . Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 ( RU 2010 4921 ; FF 2009 6941 6951 ). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro. [tab] a ter . Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 ( RU 2010 4921 ; FF 2009 6941 6951 ). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. I crediti dei lavoratori derivanti da un piano sociale, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente. b. I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981 RS 832.20 sull’assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati. [tab] c. Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2005 5685 ; FF 2003 1165 ). I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d’assistenza in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 2004 RS 211.231 sull’unione domestica registrata, sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento. a. I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell’autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l’autorità parentale o entro l’anno dalla cessazione della stessa. b. I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946 RS 831.10 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959 RS 831.20 sull’assicurazione per l’invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952 RS 834.1 . Ora: LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982 RS 837.0 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza. c. I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell’assicurazione malattie sociale. d. I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. [tab] e. Introdotta dall’art. 111 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sull’IVA ( RU 2009 5203 ; FF 2008 6033 ). Abrogata dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ). ... f. Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 ( RU 2011 3919 ; FF 2010 3513 ). I depositi di cui all’articolo 37 a della legge dell’8 novembre 1934 RS 952.0 sulle banche. Tutti gli altri crediti. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
5Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: 1. la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; 2. la durata di una causa concernente il credito; 3. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ).
Uebersicht
Art. 219 SchKG — Art. 219 SchKG