1Salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria.
2I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili.
3I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione.
4La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia.
Uebersicht
Art. 207 SchKG — Art. 207 SchKG