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Testo di legge
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1Se l’autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85 a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all’autorità di vigilanza. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3Il decreto dell’autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.

Uebersicht

Art. 173 SchKG — Art. 173 SchKG