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Testo di legge
Fedlex ↗

1Prima dell’incanto, l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).

2L’ufficiale comunica l’elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.

3L’ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.

Uebersicht

Art. 140 SchKG — Art. 140 SchKG