1Le condizioni dell’incanto devono indicare che i fondi sono aggiudicati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non gli notifica entro un anno dall’aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC RS 210 ). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della realizzazione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Le condizioni dell’incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deliberatario.
Uebersicht
Art. 135 SchKG — Art. 135 SchKG