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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
2Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.
3Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall’ultimo pignoramento complementare fruttuoso.
Uebersicht
Art. 116 SchKG — Art. 116 SchKG