1Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall’esecuzione del pignoramento: 1. Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2005 5685 ; FF 2003 1165 ). il coniuge o il partner registrato del debitore; 2. Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ). i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i genitori e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (art. 360–369 CC RS 210 ); 3. i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fondati sugli articoli 334 e 334 bis CC RS 210 ; 4. il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati sull’articolo 529 CO RS 220 .
2Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l’unione domestica registrata, l’autorità parentale o l’efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. Per i minorenni o le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti la dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall’autorità di protezione dei minori e da quella di protezione degli adulti. Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ).
3In quanto da esso conosciuti, l’ufficio d’esecuzione informa, con lettera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento.
4L’ufficio d’esecuzione dà avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarla.
5Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l’istante deve promuovere l’azione entro venti giorni al luogo dell’esecuzione; trascorso infruttuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. ... Per. abrogato dall’all. 1 la cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).
Uebersicht
Art. 111 SchKG — Art. 111 SchKG