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Testo di legge
Fedlex ↗

1Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.

2L’esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 RS 281.1 sull’esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 RS 272 (CPC). Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).

Uebersicht

Art. 97 OR — Art. 97 OR