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Testo di legge
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1Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un’attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede.

2Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all’obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.

Uebersicht

Art. 932 OR — Art. 932 OR