1Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi.
2Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s’intendono: 1. le imprese individuali; 2. le società in nome collettivo; 3. le società in accomandita; 4. le società anonime; 5. le società in accomandita per azioni; 6. le società a garanzia limitata; 7. le società cooperative; 8. le associazioni; 9. le fondazioni; 10. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; 11. le società di investimento a capitale fisso; 12. le società di investimento a capitale variabile; 13. gli istituti di diritto pubblico; 14. le succursali.
Uebersicht
Art. 927 OR — Art. 927 OR