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Testo di legge
Fedlex ↗

1In caso di fallimento d’una società cooperativa i cui membri rispondono personalmente degli obblighi sociali o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l’amministrazione del fallimento deve, mentre forma la graduatoria, determinare provvisoriamente ed esigere le somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità per le obbligazioni sociali o a titolo di versamenti suppletivi.

2Le somme che non si possono riscuotere devono essere ripartite nella stessa proporzione tra gli altri soci; le somme riscosse in troppo sono restituite dopo che lo stato di ripartizione è divenuto definitivo. Rimane riservato il regresso dei soci tra di loro.

3Contro la determinazione provvisoria degli obblighi dei soci e contro lo stato di ripartizione è ammesso il reclamo in conformità delle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 RS 281.1 sulla esecuzione e sul fallimento.

4La procedura sarà stabilita da un’ordinanza del Consiglio federale. Nuovo testo giusta la cifra II n. 10 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 ( RU 2008 3437 ; FF 2007 5575 ).

Uebersicht

Art. 873 OR — Art. 873 OR