1Dieci giorni almeno prima dell’assemblea generale convocata per approvare la relazione annuale, il conto di gruppo e il conto annuale o prima della votazione per corrispondenza su tale argomento, questi documenti e la relazione di revisione devono essere depositati presso la sede sociale affinché possano esservi consultati dai soci. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2012 6679 ; FF 2008 1321 ).
2Se i documenti non sono accessibili per via elettronica, nell’anno successivo all’assemblea generale ogni socio può chiedere alla società di inviargli la relazione sulla gestione nella versione approvata dall’assemblea generale e la relazione di revisione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).
Uebersicht
Art. 856 OR — Art. 856 OR