1L’indennità inerente all’uscita di un socio è esigibile in quanto la società: 1. possieda capitale proprio disponibile; 2. possa alienare le quote sociali del socio uscente; 3. possa ridurre il suo capitale sociale nel rispetto delle pertinenti disposizioni.
2Un perito revisore abilitato accerta l’importo del capitale proprio disponibile. Se quest’ultimo non è sufficiente per indennizzare il socio uscente, il revisore si pronuncia inoltre sull’importo per cui è possibile una riduzione del capitale sociale.
3L’ex socio ha un credito di grado posteriore e senza interessi sull’importo per il quale non è ancora stato indennizzato. Tale credito è esigibile in quanto dalla relazione annuale sulla gestione risulti che la società possiede capitale proprio disponibile.
4Finché l’indennità non è interamente versata, l’ex socio può esigere che la società designi un ufficio di revisione e faccia sottoporre il conto annuale a revisione ordinaria.
Uebersicht
Art. 825 OR — Art. 825 OR