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Testo di legge
Fedlex ↗

1Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista quote sociali, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l’indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

2Se il socio è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve essere annunciata ogni persona fisica che controlla il socio in applicazione per analogia dell’articolo 963 capoverso 2. Se non esiste una simile persona, il socio lo deve annunciare alla società.

3Se è una società di capitali i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, è controllato ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 da una società di questo tipo o la controlla, il socio deve annunciare solo questo fatto nonché la ditta e la sede della società di capitali.

4Il socio deve annunciare alla società, entro tre mesi, ogni modifica del nome, del cognome o dell’indirizzo dell’avente economicamente diritto.

5Le disposizioni del diritto della società anonima riguardanti l’elenco degli aventi economicamente diritto (art. 697 l ) e le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi di annunciare (art. 697 m ) sono applicabili per analogia.

Uebersicht

Art. 790 OR — Art. 790 OR