1Il consiglio d’amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea generale dalla legge o dallo statuto.
2Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione.
1Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti: Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 ( RU 2007 4791 ; FF 2002 2841 , 2004 3545 ). 1. l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; 2. la definizione dell’organizzazione; 3. l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; 4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; 5. l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; 6. l’allestimento della relazione sulla gestione Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051 ). , la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni; 7. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ). la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti; 8. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ). l’allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.
2Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un’adeguata informazione dei suoi membri.
1Sempre che lo statuto non disponga altrimenti, il consiglio d’amministrazione può delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi (direzione), conformemente al regolamento d’organizzazione.
2Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la gestione può essere delegata a singoli amministratori o ad altre persone fisiche. La gestione patrimoniale può essere delegata anche a persone giuridiche.
3Il regolamento d’organizzazione stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l’obbligo di riferire.
4Il consiglio d’amministrazione, a domanda di azionisti o di creditori della società che giustificano un interesse degno di protezione, li informa per scritto o per via elettronica sull’organizzazione della gestione.
5Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.
Uebersicht
Art. 716 OR — Art. 716 OR