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Testo di legge
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1Una deliberazione dell’assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: 1. la modificazione dello scopo sociale; 2. la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; 3. l’aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; 4. la limitazione o soppressione del diritto d’opzione; 5. l’introduzione di un capitale condizionale, l’introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l’articolo 12 della legge dell’8 novembre 1934 RS 952.0 sulle banche; 6. la conversione di buoni di partecipazione in azioni; 7. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; 8. l’introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; 9. il cambiamento della moneta del capitale azionario; 10. l’introduzione del voto preponderante del presidente nell’assemblea generale; 11. l’introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell’assemblea generale all’estero; 12. la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; 13. il trasferimento della sede della società; 14. l’introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; 15. la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un’assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; 16. lo scioglimento della società. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

2Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

3I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l’introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. La deliberazione dell’assemblea generale di convertire le azioni al portatore in azioni nominative può essere presa a maggioranza dei voti emessi. Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la conversione. Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all’ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un’assemblea generale straordinaria, di procedere a una verifica speciale e di designare un ufficio di revisione.

Uebersicht

Art. 704 OR — Art. 704 OR