1L’azionista, che non ha versato a tempo debito il prezzo di emissione delle sue azioni, è tenuto al pagamento degli interessi moratori.
2Il consiglio d’amministrazione Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ( RU 1992 733 ; FF 1983 II 713 ). Di detta mod. è tenuto cono in tutte le disp. menzionate nella RU. può, inoltre, dichiarare l’azionista moroso decaduto sia dai diritti come sottoscrittore, sia dal diritto di ripetere i parziali versamenti già fatti, ed emettere nuove azioni in luogo di quelle così annullate. Qualora i titoli già emessi per le azioni annullate non siano restituiti, l’annullamento deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed inoltre nella forma prescritta dallo statuto.
3Lo statuto può anche comminare una pena convenzionale all’azionista moroso.
Uebersicht
Art. 681 OR — Art. 681 OR