1Alla riserva legale da utili va assegnato il 5 per cento dell’utile dell’esercizio. Prima di assegnare tale importo alla riserva va eliminata l’eventuale perdita riportata.
2La riserva legale da utili va alimentata sino a che abbia raggiunto, unitamente alla riserva legale da capitale, la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Le società holding devono alimentare la riserva legale da utili sino a che abbia raggiunto, unitamente alla riserva legale da capitale, il 20 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.
3Alla determinazione e all’impiego della riserva legale da utili si applica per analogia l’articolo 671 capoversi 2, 3 e 4.
Uebersicht
Art. 672 OR — Art. 672 OR