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Testo di legge
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1La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente al valore d’acquisto.

2L’acquisto di azioni proprie è limitato al 10 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

3Se le azioni sono acquistate nell’ambito di una restrizione della trasferibilità o di un’azione di scioglimento, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.

1Se la società acquista azioni proprie, il diritto di voto di queste azioni e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.

2Il diritto di voto e i diritti ad esso inerenti sono sospesi anche qualora la società alieni azioni proprie e ne convenga il riacquisto o la restituzione.

3Se il diritto di voto è esercitato nonostante sia sospeso, si applicano le disposizioni sulla partecipazione illecita all’assemblea generale (art. 691).

4La società è tenuta a iscrivere a bilancio, quale posta negativa del capitale proprio (art. 959 a cpv. 2 n. 3 lett. e), un importo corrispondente al valore d’acquisto delle azioni proprie.

1Se una società controlla una o più imprese (art. 963), all’acquisto delle sue azioni da parte di tali imprese si applicano per analogia le condizioni, limitazioni e conseguenze previste per l’acquisto di azioni proprie da parte della società.

2Per le azioni di cui al capoverso 1, la società controllante è tenuta a costituire una riserva legale da utili a sé stante il cui ammontare corrisponda al loro valore d’acquisto.

Uebersicht

Art. 659 OR — Art. 659 OR