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Testo di legge
Fedlex ↗

1L’assemblea generale può, entro i limiti stabiliti dallo statuto o mediante una modificazione di questo, deliberare l’emissione di azioni privilegiate o la conversione in azioni privilegiate d’azioni esistenti.

2Qualora una società abbia emesso azioni privilegiate, non possono essere emesse nuove azioni, alle quali siano accordati diritti di preferenza in confronto d’azioni privilegiate preesistenti, se non con l’approvazione tanto dei titolari di queste quanto dell’assemblea generale di tutti gli azionisti. Rimane riservato allo statuto di disporre diversamente.

3La stessa norma vale in caso di modificazione o di soppressione d’un privilegio accordato dallo statuto ad una categoria d’azioni.

Uebersicht

Art. 654 OR — Art. 654 OR