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Testo di legge
Fedlex ↗
1Chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi d’aver pagato perché erroneamente si credeva debitore.
2Non si può ripetere ciò che fu dato in pagamento d’un debito prescritto o per adempiere ad un dovere morale.
3È riservata la ripetizione dell’indebito a termini della legge federale dell’11 aprile 1889 RS 281.1 sulla esecuzione e sul fallimento.
Uebersicht
Art. 63 OR — Art. 63 OR