1La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.
2In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che: 1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte; 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d’e missione; 3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ). al momento della firma dell’atto costitutivo i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto; 4. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio) ( RU 2020 957 ; FF 2015 2849 ). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ). non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
3Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, l’atto pubblico deve indicare i corsi di conversione applicati. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).
Uebersicht
Art. 629 OR — Art. 629 OR